Immigrazione

Cittadini non appartenenti all'Unione europea

Le norme sull'immigrazione prevedono che i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente residenti nel Comune di Ostiglia, rinnovino la dichiarazione di dimora abituale all'Ufficio Anagrafe.

La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

Inoltre è necessario presentare:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno (in originale) regolarmente rinnovato sia del dichiarante che di ogni componente del suo nucleo familiare.
idoneo documento d'identità.

Cittadini appartenenti all'Unione europea

Diritto di soggiorno fino a tre mesi

Tutti i cittadini dell'Unione Europea, in possesso di documento di identità valido per l'espatrio, possono soggiornare in Italia, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna formalità.

Attestazione di soggiorno

Tutti i cittadini comunitari e i loro familiari che intendono stabilire la loro dimora abituale in Italia, hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica trascorsi 3 mesi dall'ingresso.

E' riconosciuto il diritto di soggiorno al cittadino dell'Unione per le seguenti fattispece:
- lavoro
- studio senza svolgere attività lavorativa
- condizione di familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione Europea
1) avente diritto di soggiorno per motivi di lavoro
2) avente diritto di soggiorno per motivi di studio o senza svolgere attività lavorativa
3) avente diritto di soggiorno
- motivi religiosi
- condizione di genitore di minore italiano
- condizione di coniuge di italiano

Attestazione di soggiorno permanente per cittadini U.E.

Il cittadino che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni sul territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli artt. 7 - 11 - 12 - 13 D. Lgs 30/2007.
A richiesta dell’interessato, il Comune di residenza rilascia un attestato che certifica la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.
Il soggiorno legale e continuativo si dimostra con il possesso ininterrotto per 5 anni consecutivi di un titolo di soggiorno.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze:
- che non superino complessivamente 6 mesi l’anno
- di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari
- fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti, come gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato membro o in paese terzo.

La continuità del soggiorno è interrotta per coloro che risultino destinatari di provvedimento di allontanamento.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi.

Sono previste deroghe a favore di lavoratori che hanno cessato la loro attività in Italia o si trovano in casi particolari (età avanzata, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente e altro) e per i loro familiari.

L’art. 15 del D. Lgs 30/2007 prevede la possibilità di maturare il diritto di soggiorno permanente prima di 5 anni: per questo caso è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio.