Accesso civico

 Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Accesso civico".

Riferimenti normativi:
Art. 5 - D. Lgs. n. 33/2013
Linee guida ANAC FOIA

Dal 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l'istituto dell'Accesso civico generalizzato.

Il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016  riscrive l’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e introduce l’articolo 5-bis.
Sono previste due tipologie di accesso civico:
1) la prima, disciplinata dal comma 1 dell’art. 5, che recita: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.  Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” non risultano essere stati pubblicati.
Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D.Lgs.  n. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione. L’accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.
2) la seconda, disciplinata dal comma 2, dell’art. 5, che testualmente recita “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”
L’accesso civico è più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

  • Soggetti legittimati: chiunque ha diritto di fare istanza di accesso. Nell’accesso civico il diritto spetta a qualsiasi persona, senza nessuno specifico requisito soggettivo e non è necessaria nessuna motivazione (Art. 5 D. Lgs n. 33/2013 così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs n. 97/2016).
  • Oggetto: l’accesso civico ha per oggetto i dati ed i documenti detenuti dalla Pubblica  Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso decreto n. 33/2013.
  • Limiti: i limiti dell’accesso sono disciplinati dall’art. 5 bis del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che individua una elencazione tassativa che permette di rifiutare l’accesso civico, nel caso in cui esso possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:
  1. la sicurezza pubblica;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso civico può inoltre essere rifiutato per salvaguardare i seguenti interessi privati:
  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
  • Come presentare l’istanza: secondo quanto previsto dal nuovo art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005, deve essere firmata (digitalmente o in modo autografo) e deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Qualora la richiesta non venga firmata digitalmente, ma comunque trasmessa per via telematica, il richiedente dovrà allegare copia del documento di identità. La mancanza di firma o della copia del documento, in caso di firma autografa, comporta la nullità della richiesta.
     
  • A chi presentare l’istanza: L’istanza è indirizzata al Responsabile della trasparenza solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione ‘amministrazione trasparente’ (accesso civico di cui al comma 1 – D.Lgs. n. 33/2013).

Nel caso di accesso civico di cui al comma 2 (FOIA) l’istanza è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) al settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio Protocollo  qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti.
 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Per le richieste di accesso del secondo tipo, l'Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, è tenuta a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso ricevuta. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (termine sospeso in caso di comunicazione ai controinteressati) con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Avverso la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa il richiedente può presentare ricorso al
difensore civico regionale. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Restano confermate le diverse forme di accesso degli interessati previste dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
In allegato due moduli di istanza a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (“modulo A”), oppure dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (“modulo B”).


  Scarica il Modulo  A) formato.pdf/a

  Scarica il Modulo  B) formato.pdf/a

 

Descrizione
Registro richieste accesso civico aggiornato al 31.12.2023 (63.16 KB)
Inserita il 02/01/2024
Modificata il 02/01/2024
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